IO ci metto la faccia e voi?
Egr. Sig. venditori,
continuano ad arrivare email di protesta per i miei post sulle aste ebay.
Mi preme quindi precisare quanto segue.
Affermare che si è in possesso di dichiarazioni spontanee di Collezionisti che si dichiarano risentiti da quanto da me scritto e PUBBLICAMENTE da me DIFFUSO sul WEB, ritenendolo GRAVEMENTE LESIVO per il venditore.
potrebbe avere conseguenze alquanto gravi.
Tali affermazioni che risultano essere velate minacce nei miei confronti potrebbero essere utilizzate come prova per una denuncia nei vs confronti.
Nei miei post non viene diffamato o calunniato nessuno e vi ricordo che la vs. privacy è salvaguardata in quanto sul sito d'aste Ebay utilizzate un nickname.
I miei post hanno un'unico intento quello di avvertire incauti acquirenti, per i vostri prezzi fuori mercato e per le vostre descrizioni sulla merce da voi venduta che non corrisponde a verità.
Vi ricordo che: Il reato di truffa
Articolo 640 codice penale.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa di euro 51,65 a euro 1032,91 (codice penale 649).
Il reato di truffa è punibile a querela della persona offesa (codice penale 120 - 126).
Per meglio farvi comprendere il reato di truffa:
L'artificio è una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti.
Il raggiro invece è una attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.
Inoltre :
La minaccia, in diritto penale,
è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Il diritto di cronaca e critica
In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. Viene, tuttavia, richiesto che la critica non si spinga sino ad arrivare all'offesa ed all'umiliazione pubblica dei propri avversari.
La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.
Penso che ora sia ben chiaro PER tutti.
Settimanalmente continuerò nei miei post a monitorare le aste ebay e miei cari Venditori se siete onesti non avete nulla da temere.
Un ultima cosa, ai miei cari venditori, poichè sono sicuro che per le vs. vendite non emettete fattura che ne dite di evitare di mandarmi inutili minacce?
Egr. Sig. venditori,
continuano ad arrivare email di protesta per i miei post sulle aste ebay.
Mi preme quindi precisare quanto segue.
Affermare che si è in possesso di dichiarazioni spontanee di Collezionisti che si dichiarano risentiti da quanto da me scritto e PUBBLICAMENTE da me DIFFUSO sul WEB, ritenendolo GRAVEMENTE LESIVO per il venditore.
potrebbe avere conseguenze alquanto gravi.
Tali affermazioni che risultano essere velate minacce nei miei confronti potrebbero essere utilizzate come prova per una denuncia nei vs confronti.
Nei miei post non viene diffamato o calunniato nessuno e vi ricordo che la vs. privacy è salvaguardata in quanto sul sito d'aste Ebay utilizzate un nickname.
I miei post hanno un'unico intento quello di avvertire incauti acquirenti, per i vostri prezzi fuori mercato e per le vostre descrizioni sulla merce da voi venduta che non corrisponde a verità.
Vi ricordo che: Il reato di truffa
Articolo 640 codice penale.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa di euro 51,65 a euro 1032,91 (codice penale 649).
Il reato di truffa è punibile a querela della persona offesa (codice penale 120 - 126).
Per meglio farvi comprendere il reato di truffa:
L'artificio è una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti.
Il raggiro invece è una attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.
Inoltre :
La minaccia, in diritto penale,
è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio.
Il diritto di cronaca e critica
In particolare, i diritti di cronaca e critica trovano fondamento nell'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l'articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch'esse un bene di rango costituzionale quale l'onore, espressione della personalità umana tutelata dall'articolo 2 della stessa Costituzione) si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.
In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.
Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. Viene, tuttavia, richiesto che la critica non si spinga sino ad arrivare all'offesa ed all'umiliazione pubblica dei propri avversari.
La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali.
Penso che ora sia ben chiaro PER tutti.
Settimanalmente continuerò nei miei post a monitorare le aste ebay e miei cari Venditori se siete onesti non avete nulla da temere.
Un ultima cosa, ai miei cari venditori, poichè sono sicuro che per le vs. vendite non emettete fattura che ne dite di evitare di mandarmi inutili minacce?
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